Costituzione dell’Elenco dei borghi storici delle Marche


Struttura responsabile dell'istruttoria
Settore Turismo
Struttura competente all'adozione del provvedimento finale
Settore Turismo
Categoria del destinatario del procedimento
Pubbliche amministrazioni
Aree (Legge 190/2012 art.1, c.16)
Altro
Recapiti del responsabile dell'istruttoria
luca.moscatelli@regione.marche.it laura.penna@regione.marche.it
Responsabili del procedimento

Non sono indicati responsabili per questo procedimento.

Link agli atti e documenti da allegare all'istanza (modulistica)
  • stralcio PRG con perimetrazione e legenda esplicativa
Modalità per richiesta informazioni da parte degli interessati

via pec: regione.marche.funzionectc@emarche.it via telefono: 071.8062225 (Laura Penna) - 071.8062312 (Luca Moscatelli) https://www.regione.marche.it/manifestazioneBorghiStorici

Note per la compilazione
Note per la compilazione Punto B: Definizione di “Borgo storico” ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 2 della legge: “gli agglomerati insediativi che conservano nell’organizzazione territoriale, nell’assetto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, politiche, sociali e culturali connesse alle caratteristiche del territorio e che possono rivestire anche carattere artistico o di particolare pregio ambientale e paesaggistico. Gli agglomerati insediativi possono anche coincidere con i centri storici di cui alla lettera b) che così recita: centri storici: gli insediamenti individuati dalla pianificazione urbanistica comunale come zona A di cui al decreto interministeriale 2 aprile1968, n. 1444”. L’art. 3 della L.R. 29/2021 dispone che: 1. E' istituito, presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo, l'elenco dei borghi storici delle Marche. 2. All'elenco sono iscritti, su domanda dei Comuni interessati, i borghi storici di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, individuati dalla Giunta regionale sulla base dei criteri e delle modalità dalla stessa stabiliti, tenendo conto dei seguenti requisiti minimi: a) popolazione non superiore a cinquemila abitanti nel borgo storico; b) prevalenza degli edifici di interesse storico-artistico sull'insieme della massa costruita, dando luogo ad un complesso esteticamente omogeneo; c) presenza di attività economiche e commerciali locali e di servizi e potenzialità turistiche. 3. Sono comunque iscritti nell'elenco di cui al comma 1 i borghi ubicati nei Comuni che hanno ottenuto i seguenti riconoscimenti: a) Borghi più belli d'Italia; b) Bandiere arancioni; c) Città slow; d) Siti UNESCO; e) Borghi autentici. 4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, i Comuni di cui al comma 3 provvedono all'individuazione dei borghi e ne danno comunicazione alla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo con le modalità dalla stessa stabilite. 5. L'elenco, predisposto per finalità conoscitive e di promozione turistica nonché per quelle di cui all'articolo 5, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
Periodo di validità
dal 12/07/2023 fino a disattivazione
Modificato
il 07/07/2023 alle 09:35
Tipo procedimento
Regione Marche

Regione Marche

Settore Turismo
Avvia pratica