stralcio PRG con perimetrazione e legenda esplicativaAllegato obbligatorio
Modalità per richiesta informazioni da parte degli interessati
via pec: regione.marche.funzionectc@emarche.it
via telefono: 071.8062225 (Laura Penna) - 071.8062312 (Luca Moscatelli)
https://www.regione.marche.it/manifestazioneBorghiStorici
Note per la compilazione
Note per la compilazione
Punto B:
Definizione di “Borgo storico” ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 2 della legge: “gli agglomerati insediativi che conservano nell’organizzazione territoriale, nell’assetto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, politiche, sociali e culturali connesse alle caratteristiche del territorio e che possono rivestire anche carattere artistico o di particolare pregio ambientale e paesaggistico. Gli agglomerati insediativi possono anche coincidere con i centri storici di cui alla lettera b) che così recita: centri storici: gli insediamenti individuati dalla pianificazione urbanistica comunale come zona A di cui al decreto interministeriale 2 aprile1968, n. 1444”.
L’art. 3 della L.R. 29/2021 dispone che:
1. E' istituito, presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo, l'elenco dei borghi storici delle Marche.
2. All'elenco sono iscritti, su domanda dei Comuni interessati, i borghi storici di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, individuati dalla Giunta regionale sulla base dei criteri e delle modalità dalla stessa stabiliti, tenendo conto dei seguenti requisiti minimi:
a) popolazione non superiore a cinquemila abitanti nel borgo storico;
b) prevalenza degli edifici di interesse storico-artistico sull'insieme della massa costruita, dando luogo ad un complesso esteticamente omogeneo;
c) presenza di attività economiche e commerciali locali e di servizi e potenzialità turistiche.
3. Sono comunque iscritti nell'elenco di cui al comma 1 i borghi ubicati nei Comuni che hanno ottenuto i seguenti riconoscimenti:
a) Borghi più belli d'Italia;
b) Bandiere arancioni;
c) Città slow;
d) Siti UNESCO;
e) Borghi autentici.
4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, i Comuni di cui al comma 3 provvedono all'individuazione dei borghi e ne danno comunicazione alla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo con le modalità dalla stessa stabilite.
5. L'elenco, predisposto per finalità conoscitive e di promozione turistica nonché per quelle di cui all'articolo 5, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.